
Statuto dell'Associazione Sportiva
Dilettantistica
"I Briganti"
(aggiornato con le modifiche del D. L. 22 marzo 2004, n. 72, convertito
con modificazioni nella legge 21 maggio 2004, n.128)
Articolo 1
- Denominazione e sede
E' costituita a Catania,viale Moncada 5, una associazione sportiva
dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice
Civile, denominata "I Briganti".
Articolo 2
- Scopo
1. L'associazione sportiva è laica e non ha scopo di lucro.
Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti,
anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale L'associazione è caratterizzata dalla
democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti
di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative;
si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali
e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per
assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare
e specializzare le sue attività. L'associazione si impegna
a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati
e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di
voto nelle assemblee federali.
2. L'associazione sportiva promuove lo sport come strumento di maturazione
personale e di impegno sociale basato sul ripudio di ogni forma di
razzismo, violenza, intolleranza; l'associazione ha per oggetto la
formazione e la preparazione di squadre giovanili e senior, l'esercizio
e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa
l'attività didattica, nonché la promozione e l'organizzazione
di gare, tornei ed ogni altra attività sportiva. In particolare
si prevede lo sviluppo e la diffusione di attività sportive
connesse alla disciplina del rugby, intese come mezzo di formazione
psico-fisica e morale dei soci e degli atleti, mediante la gestione
di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni
altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la
conoscenza e la pratica della citata disciplina. L'associazione sportiva
può anche affiliarsi ad una o più Federazioni Sportive
Nazionali del CONI o delle altre Federazioni sportive nazionali delle
quali parimenti si impegna a rispettare lo Statuto e i Regolamenti.
3. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle
norme e alle direttive del Coni, allo statuto e ai regolamenti della
Federazione Italiana Rugby nonché a quanto disposto dalle altre
federazioni sportive alle quali verrà affiliata; s'impegna
ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi
competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché
le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in
tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività
sportiva.
4. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme
dello statuto e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione
o alla gestione delle società affiliate.
5. Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato, l'associazione
potrà:
a) svolgere l'attività di acquisizione, gestione, conduzione,
manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate
alla pratica dello sport;
b) organizzare attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento
e il perfezionamento nelle attività sportive;
c) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine
utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi.
Articolo 3
- Durata
La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà
essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli
associati.
Articolo 4
- Domanda di ammissione
1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci
solo le persone fisiche che solidarizzano con le attività sociali
sia ricreative che sportive svolte dall'associazione, che ne facciano
richiesta con apposito modulo, che versino le quote associative e
che accettino lo statuto, sempre che tale domanda venga accettata
dal consiglio direttivo. Ai fini sportivi si richiede una condotta
conforme ai principi della lealtà sportiva, con l'obbligo assoluto
di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo, pena l'immediata sospensione
della propria condizione di socio. Viene espressamente escluso ogni
limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo
e ai diritti che ne derivano.
2. La validità della qualità di socio efficacemente
conseguita con deliberazione del consiglio direttivo potrà
essere sospesa dal medesimo organo, il cui giudizio deve sempre essere
motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea
generale.
3. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni
le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà
parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore
a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso
la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
4. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o
rivalutata.
Articolo 5 - Diritti dei soci
1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del
diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato
attivo e passivo.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto
a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione.
3. Il socio minorenne che ha compiuto i quattordici anni ha il diritto
di partecipare alle assemblee nonché gode di elettorato attivo.
Il diritto a ricoprire cariche sociali verrà automaticamente
acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi
dopo il raggiungimento della maggiore età.
4. La qualifica di socio e di tesserato dà diritto a frequentare
le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo
le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
Articolo 6
- Decadenza dei soci
1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
A. dimissione volontaria con comunicazione scritta al consiglio direttivo;
B. morosità protrattasi per oltre quattro mesi dalla scadenza
del versamento richiesto della quota associativa;
C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti
il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni
entro e fuori dall'associazione ritenute contro gli scopi (art. 2),
o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento
del sodalizio.
D. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 23 del presente
statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c),
assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea
ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato
il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato
a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane
sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
Articolo 7
- Organi
Gli organi sociali sono:
a) l'assemblea generale dei soci;
b) il presidente;
c) il consiglio direttivo.
Articolo 8
- Funzionamento dell'assemblea
1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo
dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e in
sessioni straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita
rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni
da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche
se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere
richiesta al consiglio direttivo da almeno un terzo degli associati
in regola con il pagamento delle quote associative che all'atto della
richiesta ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione
è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione
dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla
metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione
o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione
degli associati.
4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo,
in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente. In assenza
o impedimento di entrambi, l'assemblea sarà presieduta da un
socio indicato dall'assemblea.
5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione
delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti
con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
6. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità
e l'ordine delle votazioni.
7. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato
dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due
scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di
tutti gli associati.
Articolo 9
- Diritti di partecipazione
1. Nel caso di impossibilità a partecipare alle assemblee,
è consentito il ricorso all'uso della delega ad un altro socio;
ciascun socio può rappresentare in assemblea non più
di due associati.
Articolo 10
- Assemblea ordinaria
1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo
otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione
e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria,
elettronica, sms, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea
devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e
l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo
e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro
mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del
bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive
generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione
dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione
e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione
che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria.
4. La convocazione dell'assemblea ordinaria, in particolari urgenze,
avverrà massimo tre giorni prima mediante affissione di avviso
nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati
a mezzo posta ordinaria, elettronica, sms, fax o telegramma. Nella
convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo
e l'ora dell'adunanza e la motivazione dell'urgenza.
Articolo 11
- Validità assembleare
1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima
convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati
aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole
della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente
costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto
di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. In seconda convocazione, trascorsi otto giorni, tanto l'assemblea
ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite
qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con
il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile
per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione
del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.
Articolo 12
- Assemblea straordinaria
1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo
almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso
nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati
a mezzo posta ordinaria, elettronica, sms, fax o telegramma. Nella
convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo
e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione
e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a
diritti reali immobiliari; scioglimento dell'associazione e modalità
di liquidazione.
Articolo 13
- Consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile
da tre a sette componenti, determinato, di volta in volta, dall'assemblea
dei soci ed eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa.
Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente
ed il segretario con funzioni di tesoriere. Il consiglio direttivo
rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili
per un massimo di due mandati consecutivi. Le deliberazioni verranno
adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il
voto del presidente.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci che non ricoprano
la medesima carica sociale in altre società ed associazioni
sportive dilettantistiche nell'ambito di altre federazioni affiliate
al Coni; che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per
delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni
o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali ad esso
aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente
intesi superiori ad un anno.
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza
della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono
risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione
e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti
gli associati.
5. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente, in seduta
ordinaria, almeno quattro volte all'anno oppure, su richiesta motivata
dalla maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria.
Articolo 14
- Dimissioni
1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio
venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino
la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione
del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni,
alla carica di consigliere non eletto. Ove non vi siano candidati
non eletti, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti
fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni
per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza
dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio
direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno
svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che
dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
3. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non
più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra
causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso
il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata
immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina
del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e
limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione
ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio
direttivo decaduto.
Articolo 15
- Compiti del consiglio direttivo
Sono compiti del consiglio direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre
all'assemblea;
c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno
una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività
sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si
dovessero rendere necessari;
f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione
delle decisioni dell'assemblea dei
soci;
g) stabilire la quota associativa annua, previa ratifica dell'assemblea
degli associati.
Articolo 16
- Il presidente
1. Il presidente è eletto ogni quattro anni dall'assemblea
dei soci in convocazione ordinaria.
2. Il presidente gestisce l'associazione e ne controlla il funzionamento
nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, dà
esecuzioni alle deliberazioni del consiglio direttivo, dando mandato
quando occorre ad un membro del consiglio direttivo, ne è il
legale rappresentante in ogni evenienza.
Articolo 17
- Il vicepresidente
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza
o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente
delegato.
Articolo 18
- Il segretario
Il segretario del consiglio direttivo redige i verbali delle riunioni,
attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione
dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché
delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del
consiglio direttivo.
Articolo 19
- Il rendiconto
1. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia
preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare.
Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione
economico-finanziaria dell'associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria
della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei
confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta
all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo
a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.
4. Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve non possono essere
distribuiti ai soci neanche in forma indiretta e devono essere utilizzati
per il raggiungimento dei fini istituzionali.
Articolo 20
- Anno sociale
L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° luglio
e terminano il 30 giugno di ciascun anno.
Articolo 21
- Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate
annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti pubblici
e privati ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti
dalle attività organizzate dall'associazione e da eventuali
beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione sportiva
ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.
Articolo 22
- Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra
i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio
arbitrale, che tutti i soci si obbligano ad accettare. Il collegio
arbitrale sarà costituito da tre componenti, due nominati -
uno per ciascuna - dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente
del Collegio, scelto di comune accordo.
Articolo 23 - Scioglimento
1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea
generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente
costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto
di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione,
di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione
delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale
straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento
dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con
diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà,
sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale
residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà ai sensi
dell'articolo 90 della L.282/2002 e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo
24 - Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano
le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione
Italiana Rugby a quanto disposto dalle altre federazioni sportive
alle quali l'associazione sportiva verrà affiliata e in subordine
le norme del Codice Civile.