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Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica
"I Briganti"
(aggiornato con le modifiche del D. L. 22 marzo 2004, n. 72, convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 2004, n.128)

Articolo 1 - Denominazione e sede
E' costituita a Catania,viale Moncada 5, una associazione sportiva dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata "I Briganti".

Articolo 2 - Scopo
1. L'associazione sportiva è laica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività. L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.
2. L'associazione sportiva promuove lo sport come strumento di maturazione personale e di impegno sociale basato sul ripudio di ogni forma di razzismo, violenza, intolleranza; l'associazione ha per oggetto la formazione e la preparazione di squadre giovanili e senior, l'esercizio e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica, nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività sportiva. In particolare si prevede lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina del rugby, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci e degli atleti, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. L'associazione sportiva può anche affiliarsi ad una o più Federazioni Sportive Nazionali del CONI o delle altre Federazioni sportive nazionali delle quali parimenti si impegna a rispettare lo Statuto e i Regolamenti.
3. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, allo statuto e ai regolamenti della Federazione Italiana Rugby nonché a quanto disposto dalle altre federazioni sportive alle quali verrà affiliata; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
4. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
5. Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato, l'associazione potrà:
a) svolgere l'attività di acquisizione, gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica dello sport;
b) organizzare attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
c) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi.

Articolo 3 - Durata
La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Domanda di ammissione
1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che solidarizzano con le attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione, che ne facciano richiesta con apposito modulo, che versino le quote associative e che accettino lo statuto, sempre che tale domanda venga accettata dal consiglio direttivo. Ai fini sportivi si richiede una condotta conforme ai principi della lealtà sportiva, con l'obbligo assoluto di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo, pena l'immediata sospensione della propria condizione di socio. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita con deliberazione del consiglio direttivo potrà essere sospesa dal medesimo organo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.
3. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
4. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5 - Diritti dei soci
1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione.
3. Il socio minorenne che ha compiuto i quattordici anni ha il diritto di partecipare alle assemblee nonché gode di elettorato attivo. Il diritto a ricoprire cariche sociali verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
4. La qualifica di socio e di tesserato dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 6 - Decadenza dei soci
1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
A. dimissione volontaria con comunicazione scritta al consiglio direttivo;
B. morosità protrattasi per oltre quattro mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni entro e fuori dall'associazione ritenute contro gli scopi (art. 2), o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
D. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 23 del presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

Articolo 7 - Organi
Gli organi sociali sono:
a) l'assemblea generale dei soci;
b) il presidente;
c) il consiglio direttivo.

Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea
1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative che all'atto della richiesta ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente. In assenza o impedimento di entrambi, l'assemblea sarà presieduta da un socio indicato dall'assemblea.
5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
6. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
7. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati.

Articolo 9 - Diritti di partecipazione
1. Nel caso di impossibilità a partecipare alle assemblee, è consentito il ricorso all'uso della delega ad un altro socio; ciascun socio può rappresentare in assemblea non più di due associati.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria
1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, sms, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria.
4. La convocazione dell'assemblea ordinaria, in particolari urgenze, avverrà massimo tre giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, sms, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e la motivazione dell'urgenza.

Articolo 11 - Validità assembleare
1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. In seconda convocazione, trascorsi otto giorni, tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria
1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, sms, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 - Consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti, determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci ed eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci che non ricoprano la medesima carica sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito di altre federazioni affiliate al Coni; che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati.
5. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente, in seduta ordinaria, almeno quattro volte all'anno oppure, su richiesta motivata dalla maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria.

Articolo 14 - Dimissioni
1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto. Ove non vi siano candidati non eletti, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
3. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 15 - Compiti del consiglio direttivo
Sono compiti del consiglio direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei
soci;
g) stabilire la quota associativa annua, previa ratifica dell'assemblea degli associati.

Articolo 16 - Il presidente
1. Il presidente è eletto ogni quattro anni dall'assemblea dei soci in convocazione ordinaria.
2. Il presidente gestisce l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, dà esecuzioni alle deliberazioni del consiglio direttivo, dando mandato quando occorre ad un membro del consiglio direttivo, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Articolo 17 - Il vicepresidente
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 18 - Il segretario
Il segretario del consiglio direttivo redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Articolo 19 - Il rendiconto
1. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.
4. Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve non possono essere distribuiti ai soci neanche in forma indiretta e devono essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Articolo 20 - Anno sociale
L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° luglio e terminano il 30 giugno di ciascun anno.

Articolo 21 - Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti pubblici e privati ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione e da eventuali beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione sportiva ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.

Articolo 22 - Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale, che tutti i soci si obbligano ad accettare. Il collegio arbitrale sarà costituito da tre componenti, due nominati - uno per ciascuna - dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente del Collegio, scelto di comune accordo.

Articolo 23 - Scioglimento
1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà ai sensi dell'articolo 90 della L.282/2002 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 24 - Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Rugby a quanto disposto dalle altre federazioni sportive alle quali l'associazione sportiva verrà affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.